Validita' carta identità CARTACEA

Descrizione La carta d’identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal 03 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019. Si...
Data:

30 maggio 2025

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

Descrizione
La carta d’identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal 03 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019.
Si invitano i/le cittadini/e in possesso della carta d’identità cartacea a controllare la scadenza riportata: nel caso la scadenza fosse successiva al 03 agosto 2026, sono invitati/e a recarsi per tempo all’Ufficio Anagrafe per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica.
Per i residenti in Italia in possesso di una carta d'identità cartacea è possibile in ogni caso procedere, anche prima del 03.08.2026, al rilascio di una nuova carta d’identità che sarà esclusivamente una Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per prenotare il rinnovo contattare l'ufficio anagrafe al numero 0125/710444 int. 1 o 2 e prendere un appuntamento.
COSA SERVE:
- una fototessera recente, non antecedente a 6 mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta d’identità, conforme alle norme ICAO
- la vecchia carta d'identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve anche la denuncia in originale presentata alle forze dell'ordine e altro documento di riconoscimento)
- il codice fiscale.
- per i minori italiani, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento.
Qualora i genitori, per vari motivi, non riescano ad essere presenti assieme, per la validità dell'espatrio della carta d'identità del minorenne il genitore "mancante" il giorno dell' appuntamento dovrà compilare il modulo di assenso in calce alla presente pagina internet e quindi l'operatore acquisirà tale modello al posto della firma in presenza del genitore “assente”.
Se uno dei due genitori è invece irreperibile o non consenziente, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente.
Per il minorenne figlio di genitore vedovo o riconosciuto da un unico genitore è necessaria la sola firma di chi esercita la potestà genitoriale.

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/08/2025 18:56:49

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